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L'Associazione

L'Associazione riunisce persone che sono cresciute e si sono formate con Padre Giuseppe Puglisi e con lui hanno collaborato nei suoi diversi ambiti di impegno.
La finalità comune è continuare la sua azione, privilegiando la formazione dei giovani e l'orientamento vocazionale nella vita alla luce dei valori cristiani di giustizia, pace e solidarietà. Sin dalla sua costituzione, l'Associazione è stata affettuosamente sostenuta nel suo percorso di impegno e di crescita dall'assistente sociale missionaria Agostina Ajello, collaboratrice di P. Puglisi già dal 1971 e guida insieme a lui dei gruppi giovanili.
La particolarità di questa Associazione sta nella sua unicità : è stata fondata esclusivamente da persone che hanno direttamente conosciuto il sacerdote e sono stati suoi fedeli collaboratori.
Molti sono stati i "suoi" giovani del C.D.V. (Centro Diocesano Vocazioni) tra gli anni 80 e 90; diversi gli hanno dato una mano nel difficile impegno per la promozione di attività a Godrano, a Mezzoiuso, nei quartieri di Palermo, a Brancaccio.
Insieme, quindi, siamo diretti testimoni dell'opera di Padre Puglisi; ognuno di noi porta con sé un suo ricordo, una sua emozione.
Ricordare agli altri cosa lui ha detto e fatto è un impegno importante perchè significa continuare la sua testimonianza di fede nel mondo.
Molti di noi sono insegnanti, altri operatori sociali e sanitari; diversi sono impiegati ed operai. Molti sono impegnati in ambiti di servizio nel volontariato, nelle parrocchie, nelle comunità. Tutti ci siamo ritrovati accomunati dalla stessa identica voglia di dare un senso profondo alla nostra esistenza, giorno dopo giorno, secondo un progetto che è radicato in noi.
Questo è l'insegnamento più grande che ci ha dato, singolarmente, Padre Puglisi.

Statuto (scarica in formato pdf)

  • copertina dello StatutoArticolo 1 (Costituzione)
    E' costituita l’associazione denominata “Padre Pino Puglisi. Sì, ma verso dove?” che possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e pertanto adeguate alle indicazioni della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22. Ai sensi dell'art 10 punto 8) del Decreto Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l'associazione ha diritto all'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e potrà aggiungere tale dizione alla sua denominazione.
    Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. In ogni caso è vietato ogni rapporto di contenuto patrimoniale fra i Soci dell’Associazione e l’Associazione medesima.
    L’organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. L’associazione si propone di operare nello spirito e nella memoria dell’opera educativa e pastorale di Don Giuseppe Puglisi, in collaborazione con le opere da lui fondate.
  • Articolo 2 (Sede sociale e durata)
    L’associazione ha sede in Palermo e ha durata illimitata.
    Potranno essere istituite, in Italia o all’estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant’altro occorra per il conseguimento degli scopi dell’associazione. Esse si organizzeranno autonomamente attraverso l’individuazione di un coordinatore che opererà in stretto contatto con il Presidente.
  • Articolo 3 (Scopi sociali)
    L'associazione “Padre Pino Puglisi. Sì, ma verso dove?” svolge attività di volontariato in favore di minori, giovani, adulti, bisognosi di assistenza e tutti gli emarginati e svantaggiati in genere; essa costituisce il riferimento essenziale di rilevazione e sintesi dei bisogni dei suoi componenti; tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita materiale, spirituale, esistenziale e psicologica di queste persone e ciò all’insegna di principi etici, religiosi, di solidarietà e sussidiarietà.
    L’associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed intende raggiungere lo scopo sociale attraverso i seguenti obiettivi:
    a. favorire la crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
    b. aiutare soprattutto i giovani a fare scelte di una vita radicata nei valori dell’accoglienza e della solidarietà attraverso la realizzazione di un'azione educativa costante;
    c. sostenere in senso psicologico, sociale e spirituale soprattutto i giovani e le famiglie per prevenire situazioni di disagio sociale;
    d. promuovere e condividere iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo che facilitino l’integrazione dei giovani e delle persone in genere nel tessuto sociale e la salvaguardia della loro salute fisica e psichica, anche attraverso interventi realizzati da specialisti del settore socio-sanitario;
    e. organizzare attività di sensibilizzazione, in particolare presso i giovani, al fine di favorire la loro crescita spirituale, culturale ed esistenziale ma, soprattutto, al fine di promuovere un loro proficuo impegno sociale;
    f. realizzare incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti la diffusione di una cultura basata sulla tutela dei diritti della infanzia ed in particolare finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile;
    g. sostenere scuole, istituzioni culturali, famiglie, gruppi e comunità attraverso la costruzione di percorsi di conoscenza e sperimentazione di valori perché in esse le varie vocazioni possano essere percepite, accolte e accompagnate sino al loro compimento;
    h. promuovere e creare reti di servizi e di opere per favorire il discernimento personale e comunitario rispetto alla propria vocazione esistenziale;
    i. attivare specifiche strutture quali centri diurni e non, centri di ascolto, culturali e sociali ed istituzioni, anche in convenzione con enti pubblici o privati, per promuovere gli scopi dell’associazione stessa;
    j. favorire l’istruzione e l’educazione, la cultura e l’integrazione dei minori e dei giovani nel loro ambiente di vita, nel pieno rispetto della diversità, attraverso azioni come, per esempio, gite, scambi culturali, soggiorni, campi scuola ecc.;
    k. collaborare con altre associazioni, movimenti, gruppi e strutture sociali e culturali, istituzioni cittadini che operano nel settore per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
    l. organizzare e svolgere attività ricreative e culturali che vedano protagoniste o beneficiarie le persone destinatarie dei servizi offerti dalla Associazione;
    m. sostenere la formazione continua, di carattere spirituale ed umano, rivolta ai soci ed agli altri interessati attraverso la realizzazione di incontri al fine di promuovere e approfondire uno stile di vita ispirato e fondato su valori cristiani;
    n. Realizzare azioni diverse finalizzate a far conoscere la figura di Padre Giuseppe Puglisi e a diffondere la sua metodologia di intervento pedagogico verso i giovani;
    o. Realizzare ogni altra attività affine o inerente allo scopo associativo e diretta alle persone destinatarie dei servizi offerti.
    p. Creare una propria attività editoriale sia attraverso la pubblicazione di un sito internet (ove includere i propri atti e documenti) che attraverso la pubblicazione di riviste, documenti, libri o altro materiale informativo con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la divulgazione dell’insegnamento e dell’opera di P. Giuseppe Puglisi;
    q. Collaborare e sostenere le finalità dell’Archivio dell’Arcidiocesi di Palermo e le sue azioni di raccolta, conservazione e consultazione al pubblico dei documenti diretti riconducibili a P. Puglisi e delle iniziative che si ispirano al suo magistero;
    r. Promuovere la conoscenza diretta dei luoghi di vita e di impegno pastorale di P. Puglisi riproponendoli all’interno di un percorso didattico di conoscenza e diffusione dei valori che hanno ispirato la sua stessa esistenza;
    s. Predisporre un’offerta formativa a partire dal pensiero e dalle metodologie di P. Puglisi;
    Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione potrà anche organizzare laboratori teatrali ed artigianali, attività ludiche e di intrattenimento, spettacoli, concorsi di fotografia e di arti visive e letterarie, mostre, cineforum e tutto ciò che, di volta in volta, sarà idoneo alla buona riuscita della finalità perseguita. Infine, per il raggiungimento di tali scopi, l’Associazione potrà collaborare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con analoghe Associazioni, Cooperative Sociali, Istituzioni e Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni dell'associazionismo. Essa potrà usufruire, inoltre, di contributi, sussidi, finanziamenti e di tutte le provvidenze in genere previste da Enti ed Organismi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, nonché da qualsiasi altro Ente, struttura, associazione o singoli individui, le cui attività siano compatibili con il presente Statuto.
    I servizi e le attività resi dall’Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici, ma con essi si pongono in atteggiamento di integrazione e di promozione perseguendo, in specifici casi, anche l’umanizzazione delle strutture e degli interventi istituzionali degli enti stessi.
  • Articolo 4 (Convenzioni e accordi)
    Per conseguire lo scopo e gli obiettivi indicati nell'art. 3, l’Associazione potrà stipulare convenzioni e/o concludere accordi con Enti Locali (Comuni, Province), con la Regione Siciliana, con Enti Morali pubblici e privati e con istituzioni sociosanitarie pubbliche e private, Enti non Commerciali, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), gruppi professionali e/o consulenti esterni.
    Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in tema di organismi di volontariato ed in particolare dall’art. 10 della L.R. n°22/1994.
  • Articolo 5 (Servizio civile)
    Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento di obiettori di coscienza e volontari in servizio civile mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi.
  • Articolo 6 (I soci aderenti)
    Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che, nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante, ne condividono gli scopi sociali, le finalità e i programmi, ne accettano lo Statuto e intendono prestare le proprie risorse personali e/o professionali e/o finanziarie per esclusivi fini di solidarietà.
    I soci si distinguono tra fondatori ed ordinari.
    Soci Fondatori sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono tutti diretti testimoni di Padre Giuseppe Puglisi.
    Soci ordinari sono coloro i quali, previa domanda diretta al Consiglio Direttivo, sono ammessi con delibera dello stesso a far parte dell’Associazione. Essi non devono necessariamente aver conosciuto Padre Puglisi e possono essere anche presentati da un socio dell’Associazione che se ne fa garante limitatamente alla fedeltà al presente Statuto.
  • Articolo 7 (Collaboratori dell’associazione)
    La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l’Associazione. Essa può assumere, ad esclusione dei Soci, personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l’attività svolta nel rispetto delle finalità statutarie.
  • Articolo 8 (Adesione all’Associazione)
    I Soci partecipano agli incontri sociali, collaborano attivamente allo svolgimento dei programmi dell’Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei soci.
    Le quote associative e i contributi non sono rivalutabili né trasmissibili e i versamenti effettuati non sono, in nessun caso, ripetibili.
    Per l’attività prestata dai soci non è prevista alcuna forma di compenso; sono ammessi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai Soci per lo svolgimento delle attività associative, purché adeguatamente documentate, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
    Quanti desiderano far parte dell’Associazione in qualità di Soci ordinari devono presentare domanda formulata per iscritto indirizzata al Consiglio Direttivo la quale deve contenere:
    a) nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta e codice fiscale;
    b) eventuale curriculum vitae personale;
    c) l’espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare l’Atto Costitutivo ed il presente Statuto, nonché di osservare le deliberazioni e le disposizioni degli organi sociali dell’Associazione.
    Per l’ammissione dei Soci ordinari occorre la deliberazione presa a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile. Il Consiglio dovrà ispirarsi a criteri di moralità e trasparenza della persona che chiede di associarsi, nonché sulla piena adesione del richiedente alle finalità dell’Associazione.
    L’adesione all’Associazione in qualità di socio ha durata illimitata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione. Essa decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  • Articolo 9 (Obblighi e diritti dei soci)
    L’inserimento nell’Associazione comporta l’obbligo del socio fondatore ed ordinario di:
    a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall’Assemblea dei Soci;
    b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
    c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
    d) partecipare personalmente o mediante delega agli incontri sociali stabiliti. Ogni socio può assumere una sola delega.
    I Soci hanno diritto di:
    a) partecipare alla gestione dell’Associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell’Assemblea e all’elezione delle cariche sociali;
    b) prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall’Associazione;
    c) prendere visione dei registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta alla Segreteria;
    d) Per i primi dieci anni dalla fondazione della presente Associazione possono ricoprire cariche direttive esclusivamente i soci fondatori che partecipano attivamente alla vita associativa. Alla scadenza dei dieci anni il Consiglio Direttivo potrà stabilire se estendere ancora nel tempo questo comma o se eliminarlo. Questa eventuale decisione va presa dal Consigli Direttivo all’unanimità.
  • Articolo 10 (Perdita della qualità di Socio)
    La qualità di Socio si perde:
    a) per dimissioni, presentate dal Socio per iscritto al Consiglio Direttivo;
    b) per decadenza in caso di decesso del socio o sua incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna o procedimenti penali per fatti incompatibili con sua la permanenza nell'Associazione;
    c) per esclusione, quando il socio:
    I. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali;
    II. abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'associazione;
    III. si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e per almeno due anni;
    IV. arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all’associazione;
    V. tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta;
    Nel caso di dimissioni o morte come esposto nei precedenti commi il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà escluso dal libro dei Soci.
    Negli altri casi , previo discrezionale provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo a norma del successivo art.14, la qualità di socio è persa a norma della lettera i) del successivo art. 13.
    Nel caso di decesso o dimissioni volontarie il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà escluso dal libro dei Soci.
    La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
  • Articolo 11 (Organi)
    Sono organi dell'organizzazione:
    l'Assemblea dei Soci;
    il Consiglio Direttivo;
    il Presidente dell’Associazione.
    L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà alla partecipazione dell’elettorato attivo e passivo.
  • Articolo 12 (L’assemblea dei soci)
    L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti, fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel libro dei Soci da almeno un mese, prima della data di convocazione dell’assemblea.
    Ciascun Socio ha facoltà di discussione e gode del diritto di voto. Possono partecipare all’Assemblea - con funzioni solo consultive - eventuali esperti di cui l’Associazione si avvale.
    Ogni membro dell’Assemblea può esprimere un solo voto. È prevista la partecipazione a mezzo delega scritta e ciascun Socio può ricevere non più di una delega.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e da esso convocata, anche al di fuori della sede sociale, purché nel medesimo territorio comunale o limitrofo, almeno una volta l’anno, entro il primo quadrimestre, per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata dei due terzi dei suoi membri o di almeno un terzo dei Soci.
    Salvo quanto stabilito diversamente in appresso e al successivo art.13, l’assemblea è considerata validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
    Nel caso in cui l’ordine del giorno dell’Assemblea preveda modifiche statutarie, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
    L’avviso di convocazione delle assemblea, firmato dal Presidente e contenente la data, l’ora, la sede della riunione e l’ordine del giorno, deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta presso i locali della sede sociale; in alternativa essa può essere inviata, anche per posta elettronica, con notifica di ricevuta; per le assemblee che comportino all’ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione l’avviso deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata o a mano. Ogni associato riceverà la tessera associativa e dovrà indicare una casella postale funzionante al fine di poter partecipare alle Assemblee a mezzo teleconferenze-chat. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede e trasmissione per via telematica (e-mail) del relativo verbale.
  • Articolo 13 (Prerogative dell’assemblea)
    L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto sociale e dalla Legge. Essa:
    a) elegge tra i soci il Consiglio Direttivo.
    b) approva l’eventuale Regolamento dell’Assemblea presentato dal Presidente all’apertura di ogni seduta;
    c) approva il bilancio preventivo (ove previsto) ed il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, presentati dal Consiglio Direttivo;
    d) fissa gli indirizzi dell’attività e dell’organizzazione dell’Associazione e le conseguenti linee programmatiche;
    e) stabilisce l’importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti;
    f) delibera sull’eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri;
    g) delibera l'eventuale istituzione di un collegio dei revisori ai sensi del successivo art. 19 determinandone i compiti.
    h) delibera, con le maggioranze di cui all’art. 12 le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
    i) delibera sulla esclusione dei soci e sui ricorsi dei Soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo
    j) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati, sulla decadenza del Consiglio Direttivo;
    k) delibera lo scioglimento dell’Associazione con le maggioranze di cui all’art. 12.
  • Articolo 14 (Il Consiglio Direttivo)
    Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori.
    Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell’ Associazione, ha tutte le facoltà per l’ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant’altro, in virtù del presente Statuto e per Legge, gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall’Assemblea dei Soci.
    Per i primi dieci anni dalla fondazione della presente Associazione possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo esclusivamente i soci fondatori. Alla scadenza dei dieci anni il Consiglio Direttivo stesso potrà stabilire se estendere ancora nel tempo questo comma o se eliminarlo. Questa eventuale decisione va presa dal Consigli Direttivo all’unanimità.
    Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte all’anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
    Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano e/o e-mail.
    Esso:
    a) elegge il Presidente dell’Associazione ed il Vice Presidente tra i propri membri;
    b) nomina tra i propri componenti, se ritiene necessarie tali specifiche cariche e determinandone la durata, il Segretario e l’Economo ed anche a chi affidare eventuali mansioni di addetto alla stampa e alle pubbliche relazioni;
    c) delibera su tutte le materie enunciate all’art. 3 del presente Statuto, osservate le direttive impartite dall’Assemblea ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo Statuto medesimo;
    d) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell’Associazione, per sottoporle all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, e provvede alla loro attuazione;
    e) promuove tutte le iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento dell’ Associazione, comprese quelle a carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall’Assemblea;
    f) dispone la nomina delle Commissioni speciali per l’esecuzione delle varie attività, per quanto lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in tal caso, i relativi responsabili, qualora non siano Consiglieri, partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo, ove richiesto;
    g) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo, se previsto, per sottoporli all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    h) predispone i regolamenti interni previsti dallo Statuto per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci;
    i) gestisce il patrimonio dell’Associazione;
    j) accetta lasciti, donazioni ed eredità;
    k) delibera sull’ammissione di nuovi Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
    l) delibera sulla sospensione delle qualità di socio nei casi di esclusione o decadenza previsti dal superiore art. 10 in attesa delle deliberazioni dell’Assemblea.
    m) autorizza eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per qualificare o specializzare le attività medesime;
    n) stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per l’eventuale personale dipendente dell’Associazione;
    o) nomina o revoca l’eventuale personale dipendente dell’Associazione.
    p) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
  • Articolo 15 (Il Presidente)
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e possiede la firma nell’ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo. Egli:
    a) presiede le sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
    b) attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo dei piani di lavoro deliberati dal Consiglio Direttivo garantendone la conformità con linee fissate dell’Assemblea dei Soci;
    c) stipula e/o conclude, su delibera del Consiglio Direttivo, convenzioni e/o accordi con gli organismi che affidano all’Associazione la gestione o iniziative relative ai fini istituzionali dell’Associazione;
    d) svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla Legge.
    In caso di impedimento del Presidente le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
    In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
    Per i primi dieci anni può essere Presidente dell’Associazione esclusivamente un socio fondatore. In seguito sarà il consiglio Direttivo ad abrogare o ad estendere nel tempo questo comma.
  • Articolo 16 (Il Vice Presidente)
    Il Vice Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
    Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente dell’Associazione e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.
    Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidare.
    Per i primi dieci anni può essere Vice Presidente dell’Associazione esclusivamente un socio fondatore. In seguito sarà il consiglio Direttivo ad abrogare o ad estendere nel tempo questo comma.
  • Articolo 17 (Il Segretario)
    Il Segretario dell’Associazione, quando nominato, possiede i seguenti compiti:
    a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea generale e degli altri organi collegiali se previsti;
    b) assicura l’organizzazione di tutte le iniziative prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci;
    c) tiene in ordine l’archivio e organizza la segreteria dell’Associazione;
    d) cura i rapporti di corrispondenza.
    Per i primi dieci anni può essere Segretario dell’Associazione esclusivamente un socio fondatore. In seguito sarà il consiglio Direttivo ad abrogare o ad estendere nel tempo questo comma.
  • Articolo 18 (L’ Economo)
    L’ Economo dell’Associazione, quando nominato, svolge le seguenti mansioni:
    a) si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo;
    b) predispone i dati e le informazioni necessarie alla redazione del rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo del successivo esercizio per il Consiglio Direttivo;
    c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione avvalendosi, ove occorresse, di eventuali rapporti con consulenti esterni ai fini fiscali e tributari.
  • Articolo 19 (Collegio dei revisori)
    L'Assemblea può deliberare, ove ne ricorra l'opportunità, la nomina di un Revisore dei conti o anche di un Collegio di Revisori che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti rientranti, per i primi dieci anni, nella categoria di socio fondatore. In seguito sarà il consiglio Direttivo ad abrogare o ad estendere nel tempo questo comma.
    I revisori sono eletti dall’Assemblea dei Soci che nomina tra essi anche il loro presidente. Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull’attività amministrativa e di gestione esercitata dal Consiglio Direttivo e di verificare e certificare la veridicità delle voci scritte in bilancio.
  • Articolo 20 (Durata delle cariche e decadenza)
    Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e sono ricoperte solamente dai Soci.
    Sono ammessi esclusivamente, anche in favore di Soci, rimborsi spese in relazione a particolari attività svolte nell’interesse dell’Associazione preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
    Gli incarichi sociali degli organi dell’Associazione hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovati.
    Le sostituzioni nel corso del triennio di gestione decadono allo scadere naturale del triennio gestionale medesimo.
    Oltre che per scadenza del mandato, dimissioni e per la perdita della qualifica di socio, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per gravi motivi di manifesta indegnità e di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni del Consiglio.
    La pronunzia di decadenza viene emessa dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli altri suoi membri e diviene definitiva dopo la ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 13 punto j) del presente statuto fermo restando che comunque i poteri e mansioni inerenti la carica di consigliere sono sospesi fino al pronunciamento definitivo.
  • Articolo 21 (Risorse economiche e patrimonio associativo)
    Le risorse economiche dell’Associazione sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 3.
    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    a) beni mobili ed immobili di proprietà della medesima;
    b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
    Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
    a) quote associative e contributive degli aderenti;
    b) contributi e donazioni di privati;
    c) contributi dello Stato, delle regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblica finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    d) contributi di Istituti Bancari;
    e) contributi di organismi internazionali;
    f) donazioni e lasciti testamentari;
    g) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni;
    h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  • Articolo 22 (Quota sociale)
    La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
    Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
  • Articolo 23 (Esercizio sociale)
    L’esercizio si apre il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
    Al termine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo ed eventualmente il bilancio di previsione del successivo esercizio; le bozze vanno tenute a disposizione degli associati nei 15 giorni predenti la data di convocazione dell’Assemblea dei Soci per la loro approvazione che deve avvenire entro il 30 (trenta) aprile successivo di ogni anno.
  • Articolo 24 (Scioglimento dell’associazione)
    Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea dei Soci solo se quest’argomento è inserito nell’ordine del giorno. Esso richiede, a norma dell’art. 12 del presente statuto, il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
    L’Assemblea, in tal caso, stabilisce, a norma di legge, la destinazione di eventuale attività netta patrimoniale con preferenza verso organizzazioni di volontariato aventi finalità identiche o affini a quelle perseguite dall’Associazione.
  • Articolo 25 (Norme di legge)
    Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le norme della legge 11/8/1991 n. 266 e della legge regionale 7/6/1994 n. 22 e del Codice Civile che regolano la materia. In caso di controversia giudiziaria, si riconosce competente il Foro di Palermo.